A CHI SPETTA
Le seguenti categorie di lavoratrici/lavoratori dipendenti (occupate, disoccupate, sospese, agricole, non agricole, a domicilio, colf o badanti), in possesso dei requisiti richiesti maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana.
Categorie:
- lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati (compresi i dirigenti circ. 76/2006), lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratore apprendista, lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;
- lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per i periodi dal 1° gennaio 2009 - circ. 114/2008;
- lavoratrici disoccupate o sospese da meno di 60 giorni;
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti normali - circ. 254/1994 - circ. 60/2002 o alla indennità di mobilità circ. 150/93;
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni con diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti circ. 4/2006
- lavoratrici disoccupate da oltre 60 giorni e meno di 180, non assicurate contro la disoccupazione, in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità;
- lavoratrici sospese da oltre 60 giorni con diritto alla cassa integrazione guadagni;
- lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della maternità msg 29676/2007 verifica iscrizione - msg 29676/2007);
- lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI);
- collaboratrici domestiche e familiari (COLF e BADANTI) in possesso del requisito di 52 settimane di lavoro nei due anni precedenti ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità (settimana utile = almeno 24 ore lavorate);
- lavoratrici dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie o non socie);
- dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici in distacco sindacale
- lavoratrici dello spettacolo;
- lavoratrici impegnate in attività socialmente utili (A.S.U.) o di pubblica utilità (A.P.U.);
- padri lavoratori (solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007;
- genitori adottanti o affidatari (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri (il padre adottivo o affidatario può esercitare il diritto al beneficio in alternativa * quello della madre che vi abbia rinunciato (circ. 97/2001)
- ai genitori (padri e madri lavoratori dipendenti) in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri, in caso di collocamento temporaneo del minore in famiglia ( è da escludersi, invece, la concessione del beneficio, qualora il collocamento avvenga presso una comunità del tipo familiare) msg n. 5748 del 23.02.06
Ai padri lavoratori il congedo per maternità post-partum spetta solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10 - msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10 .
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
* in alternativa = a periodi alterni
NON SPETTA
- Alle lavoratrici non di ruolo del settore pubblico circ. 45/84 punto C - . Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza – circ. 127/90.
- Alle lavoratrici del Fondo Volo in quanto gli iscritti al fondo volo sono affidati alla gestione previdenziale della Cassa Marittima Tirrena che provvede, per conto dell’Inps, all’accertamento e alla riscossione dei contributi sociali di malattia e di maternità nonché al pagamento delle relative prestazioni economiche. Circ. 249/1983 e circ. 290/91 – contribuzione di malattia-
REQUISITI
Ai fini del diritto alla indennità , l'art. 17 L. n. 1204 del 1971 non richiede altro, in linea di principio, se non che la gestante abbia in atto un rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario. Circ. 139/1982 -indennità di maternità punto 3 -
LA PRESCRIZIONE
Si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile - circ. 149/83 punto 9, 1° capoverso - ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio. circ. 149/83 punto 9, 2° capoverso.
Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l’inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all’esaurimento della fase amministrativa. Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni Msg. n. 9937 del 31.3.2006.
In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile Msg. n. 9937 del 31.3.2006 , la presentazione del “certificato di assistenza al parto” o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità , se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità.
La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte ( istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) circ. n. 63 del 07.03.1991 punto 2 presentate dal lavoratore da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all’Istituto.
Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’Istituto.
QUANDO E QUANTO
ANTE PARTUM
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per ante partum circ. 134382/82 punto 2
- per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (si calcolano senza includere la data presunta del parto msg n. 18311 del 12.07.2007);
- per l’eventuale periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva del parto;
- per i periodi di astensione obbligatoria ante-partum anticipati, disposti dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro; circ. 247/96 - circ 45/2000
N.B.: I due mesi precedenti la data presunta del parto, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001, si calcolano, come su detto, senza includere la data presunta del parto esempio: se la data presunta del parto è fissata al 15 agosto, la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed a percepire la relativa indennità dal giorno 15 giugno al 14 agosto - msg n. 18311 del 12.07.2007 - Le disposizioni emanate con la circ. 134382/82 nota 4 e 5 si debbono ritenere rettificate sulla base della sentenza su menzionata.
POST PARTUM
La lavoratrice dipendente (occupata, disoccupata, sospesa, agricola, non agricola, a domicilio, colf o badante) ha diritto alla indennità come di seguito indicato, sostitutiva della retribuzione, per post partum circ. 134382/82 punto 2
- per i 3 mesi successivi al parto decorrenti dal giorno successivo alla data stessa circ. 134382/82 punto 2;
- per i periodi di astensione obbligatoria post-partum prolungati fino a 7 mesi dopo il parto dalla direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro. Circ. 72/89
La lavoratrice ha diritto all'indennità post-partum anche nei casi in cui:
- il bambino sia nato morto;
- il bambino sia deceduto successivamente al parto;
- ci sia stata una interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
Si ha diritto al post partum anche in caso di adozione, affidamento o di collocamento del minore in famiglia.
Il congedo di maternità post partum spetta anche ai padri solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri Circ. 8/2003 punto 10. La morte dell'altro genitore va certificata con il certificato di morte o può essere sottoscritta dichiarazione sostitutiva msg 8774/2007. La grave infermità non prevede la necessaria ospedalizzazione della madre inferma, il padre richiedente è tenuto a fornire specifica certificazione medica, tale certificazione sarà posta all'esame del medico di sede per la valutazione della compatibilità della infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato msg 8774/2007. L'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore va documentato con le dovute modalità msg 8774/2007.
Al lavoratore padre di cui sopra sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10.
Al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti anche i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
N.B.:
Nel caso di abbandono del figlio durante i tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più l'indennità dal momento dell'abbandono.
PARTO PREMATURO
Nel caso di parto prematuro l’indennità spetta per il periodo ante-partum non goduto sommato alla fine del periodo post-partum fino a un massimo di 5 mesi, purché la lavoratrice non abbia ripreso l'attività lavorativa.circ.231/1999 - circ. 45/2000 punti B,C,D - circ. 109/2000 punto 5
- Per il Parto prematuro avvenuto quindi prima dei previsti due mesi di astensione ante partum dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n. circ.231/1999 - circ. 45/2000
Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.
- Parto prematuro e interdizione anticipata dall'Ispettorato del lavoro. Quanto detto nel paragrafo precedente vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro. Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non fruiti a titolo di interdizione anticipata. circ. 45/2000
- Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall'Ispettorato del Lavoro. I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto devono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto disposta, anche preventivamente, dall'Ispettorato ai sensi dell'art. 3 della citata legge,con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum di maggiore durata (circ. n. 62 del 29.04.2010)
Anche al lavoratore padre nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti al parto prematuro. Circ. 8/2003 punto 10
Per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum. circ. 109/2000 punto 5 la legge stabilisce un limite di 30 giorni per la presentazione della certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,
N.B.: Il periodo di 5 mesi è riconosciuto anche se il parto prematuro è avvenuto prima dei 2 mesi dalla data presunta del parto.
FLESSIBILITÀ
Nel caso in cui la lavoratrice chieda di fruire della flessibilità (circ. 109/2000 punto 4 - circ. 152/2000 – circ. 8/2003 punto 4),l’indennità è riconosciuta anche soltanto per il mese precedente la data presunta del parto, anziché i 2 mesi precedenti, con spostamento del periodo di astensione non fruito prima del parto al periodo successivo al parto, fino al prolungamento di 4 mesi di congedo.
L'esercizio di tale facoltà, è subordinato alla attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
La domanda di flessibilità del congedo di maternità deve necessariamente essere presentata all'Inps in data antecedente alla fruizione del congedo (MSG 15195/2006 del 25/05/2006 ). La domanda di flessibilità può essere accolta anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza msg 13279/2007.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Possono essere accolte le sole domande di flessibilità a corredo delle quali siano allegate certificazioni sanitarie aventi data non successiva alla fine del 7° mese. Le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data successiva a quella della fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte. msg 13279/2007
Al lavoratore padre nei casi:
- di morte,
- grave infermità o malattia della madre,
- abbandono del bambino da parte della stessa
sono riconosciuti i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla richiesta di flessibilità da parte della madre. Circ. 8/2003 punto 10
Documentazione da allegare alla domanda di congedo di maternità in caso di flessibilità:
- richiesta di avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo di maternità. Tale richiesta può essere espressa compilando il campo predisposto del modello di domanda di congedo per maternità (Mod. Mat.) ;
- attestazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza
- certificazione medica rilasciata dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria, rilasciata nel corso del 7° mese di gravidanza, in cui sono riportate:
- le generalità dell’interessata;
- le indicazioni sul datore di lavoro;
- la sede dove l’interessata presta il proprio lavoro;
- le mansioni alle quali l’interessata è addetta;
- in mancanza del medico aziendale dichiarazione del datore di lavoro da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice interessata non esiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro
Interruzione flessibilità circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
La flessibilità può essere interrotta su istanza della lavoratrice o per malattia.
Flessibilità e malattia circ. 152/2000 6° e 7° capoverso
Il periodo di flessibilità anche se già accordato, si interrompe con l'insorgere di un periodo di malattia in quanto ogni malattia intervenuta in quel periodo comporta un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.
Il differimento successivo al parto consisterà nelle giornate di astensione obbligatoria ante partum non godute che sono state oggetto di flessibilità (cioè quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa comprese le festività)
Flessibilità e congedo parentale per altro figlio circ. 8/2003 punto 4
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. Può essere accolta anche la richiesta di ferie. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.
- Interdizione anticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 - circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005
La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, l'inizio anticipato dell'interdizioneobbligatoria all’80% della retribuzione quando:- la gestazione sia caratterizzata da gravi complicanze o possa aggravare preesistenti forme morbose; lettera a ( "nel caso di gravi complicanze della gravidanza e di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, riguardano esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice);
- le condizioni di lavoro o ambientali appaiano pregiudizievoli alla salute della gestante o della creatura; lettera b (“quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta)
- la gestante sia addetta al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni lettera c (“quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12”), del comma 2 dell’art. 17 del T.U., nonché le interdizioni prorogate ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto, sono strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta.
- Interdizione posticipata circ. 396/1982 parte 2° par. 5 - circ. 72/1989 – circ. 247/96– circ. 45/2000 – msg n. 343/2003 -circ 50/2005
La Direzione provinciale del lavoro sezione Ispettorato può disporre , sulla base di accertamento medico, il posticipo dell'astensione per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto. circ. 72/1989 all'80% della retribuzione.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione economica di maternità, non dovranno essere indennizzati dopo la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di interdizione (anticipata e/o prorogata) riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi delle lett. b e c dell’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 , senza che le Direzioni stesse fossero a conoscenza di una successiva cessazione del rapporto di lavoro, richiedendo quindi, se del caso, alle Direzioni suddette la rettifica dei provvedimenti emessi prima di conoscere la cessazione del contratto. circ 50/2005
- Se l’interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l’uno e l’altro, l’indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti stessi. circ 50/2005
ADOZIONE, AFFIDAMENTO O COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN FAMIGLIA
Adozione o affidamento Circ. 16/2008
Per gli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
Gli eventuali periodi di astensione fruiti a titolo di ferie, congedo parentale ecc. nei 5 mesi decorrenti dall'ingresso in Italia del minore, potranno essere commutati su domanda, in congedo di maternità e indennizzati.
I periodi di permanenza all'estero, ricadenti nell'anno 2007, non potranno essere indennizzati anche se si riferiscono ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.
Indennità di maternità e adozione Circ. 16/2008
- nel caso di adozione nazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia + il giorno di ingresso stesso per i periodi di effettiva astensione dal lavoro, anche nell’ipotesi in cui l’adottato raggiunga la maggiore età durante il congedo . punto 1.1;
- nel caso di adozione internazionale , l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore + il giorno dell’ingresso stesso, per i periodi di effettiva astensione dal lavoro. Tale ingresso risulterà dalla autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando la durata massima di 5 mesi e 1 giorno, il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore. Per la fruizione dei congedi e dell’indennità è necessaria l’astensione dal lavoro. La lavoratrice per i periodi di permanenza all’estero può avvalersi anche di periodi di congedo né indennizzati né retribuiti. punto 1.2
Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
Indennità di paternità - adozione e affidamento Circ. 16/2008
Spetta al lavoratore subordinato per tutta la durata ( 5 mesi più 1 giorno) del congedo di maternità o per la parte residua qualora si verifichi:
- decesso o grave infermità della madre
- abbandono
- affidamento esclusivo
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche parzialmente.
Al padre richiedente il congedo di paternità spetta alle stesse condizioni previste per la madre. Circ. 16/2008
Indennità di maternità e affidamento Circ. 16/2008
La lavoratrice che prende in affidamento ( NON preadottivo) un minore ha diritto, nei 5 mesi successivi alla data di affidamento del minore, a un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi. Tale congedo, nei 5 mesi successivi all'affidamento, può essere fruito in modo frazionato o continuativo . punto 1.3
Congedo di paternità in caso di adozione o affidamento Circ. 16/2008 punto 2
Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (è da escludere nel caso in cui il collocamento temporaneo avvenga in una comunità di tipo familiare) con le stesse modalità dell’adozione o affidamento. Msg n. 5748 del 23.02.2006
N.B. Qualora la lavoratrice fruisca del congedo in occasione del collocamento temporaneo in famiglia, per lo stesso minore non potrà avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione. Msg n. 5748 del 23.02.2006
LE GIORNATE INDENNIZZABILI
L'indennità giornaliera di maternità spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza obbligatoria.
Alle operaie (comprese le apprendiste e le agricole) l'indennità spetta per le giornate feriali (con esclusione delle domeniche e delle festività) incluse nel periodo di astensione.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari l'indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta con gli stessi criteri previsti per le operaie (art. 4 D.P.R. 31 dicembre …….)
Alle impiegate l'indennità spetta per tutte le giornate incluse nel periodo di astensione con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui ha sede l'azienda non deve essere indennizzata qualora l'azienda sia tenuta, per legge o per contratto, ad erogare per la stessa giornata la normale retribuzione.
Nei casi in cui, per effetto dello stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro, le lavoratrici di cui sopra (impiegate, operaie e apprendiste) non ricevono, per legge o per contratto, alcun trattamento economico per le festività nazionali e infrasettimanali comprese nel periodo di' maternità, l'indennità è dovuta anche per le predette festività.
Nel caso di prestazioni lavorative limitate ad alcuni giorni della settimana, l'indennità spetta solo per le giornate che sarebbero state retribuite se la dipendente non fosse stata assente
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ
La misura dell’indennità è pari all' 80% della retribuzione giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione obbligatoria.
LE PARTICOLARITÀ
Part-Time Verticale (Circ. 87/1999) circ. 41/2006 punto 6.2
- l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa;
- l’indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa, quando l’astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato;
- l’indennità di maternità spetta per le sole giornate di astensione incluse nei periodi di prevista ripresa lavorativa (non va corrisposta,quindi, per le giornate comprese nella pausa contrattuale), quando l’astensione obbligatoria inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzioneda prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006
Lavoratrice saltuaria circ. 182/97 punto 2
La lavoratrice saltuaria si colloca in quelle fattispecie contrattuali caratterizzate da prestazioni lavorative abitualmente prestate in maniera del tutto episodica, che non risultano, perciò, predeterminate nella loro effettuazione. Per tali fattispecie la retribuzione da prendere a base per il calcolo, sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
Lavoratrice dello spettacolo (saltuaria a termine o a prestazione)
Per tale lavoratrice l’indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità circ. 254/1994, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo retributivo di riferimento per il numero dei giorni lavorati o retribuiti risultanti dal periodo stesso. circ. 60/2002.Se nel mese precedente non è stata svolta alcuna prestazione lavorativa, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dovrà essere quella del mese ancora precedente e qualora anche quest’ultima manchi, quella in cui inizia il congedo di maternità o in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro dante titolo alla indennità circ. 60/2002.
La domanda di maternità obbligatoria dovrà essere presentata sul modello Mod/Mat Lavoratrici dipendenti circ. 60/2002 msg 20584 del 20/07/2006.
Lavoratrice intermittente circ. 41/2006
L'indennità viene anticipata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007(scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della maternità avverrà con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007- circ. 118/2007
N.B.: Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all'Inps la mancata anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all'Inps per il pagamento diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006).
Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:
- alle lavoratrici stagionali;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
- alle lavoratrici agricole dipendenti (facoltativamente se a tempo indeterminato - circ. 118/2007);
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- alle colf e alle badanti;
- alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata, ecc. - circ 119/1980 punto 3 -
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009
MODALITÀ DEL PAGAMENTO DIRETTO
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’Inps espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale;
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP,previo accertamento dell’identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Postel in Posta Prioritaria.
Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:
- il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
- la sede Inps competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg. 14680 del 12.05.2004).
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all'estero (msg. 000237 del 9.4.2003).
Con decorrenza 1/01/1998 l’Inps è Sostituto di Imposta per le prestazioni temporanee relativamente ai pagamenti diretti dell'indennità economica di maternità, quindi effettua detrazioni fiscali ed emette la relativa certificazione fiscale
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta :
MATERNITÀ E ALTRE PRESTAZIONI
- maternità dipendente ed autonoma;
- maternità dipendente e parasubordinata;
- maternità dipendente e congedo parentale altro coniuge (padre);
- maternità dipendente e assegno di maternità dei comuni;
- maternità dipendente e assegno di maternità a carico dello stato;
- maternità e malattie legate alla gravidanza;
- maternità e malattia comune;
- maternità e trattamento INAIL;
- malattia insorta durante il congedo di maternità;
- malattia insorta dopo il congedo di maternità o parentale;
- maternità e indennità antitubercolare (TBC);
- maternità e cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- maternità e disoccupazione ordinaria e speciale;
- maternità e disoccupazione con requisiti ridotti;
- maternità e mobilità;
- maternità e congedo matrimoniale;
- maternità e sussidio per LSU (ASU – APU);
- maternità e retribuzione;
- maternità e congedo straordinario;
- flessibilità e congedo straordinario;
- maternità ed allattamento;
- maternità e assegni al nucleo familiare;
- maternità e distacco sindacale.
- lavoratrice dipendente a tempo pieno e lavoratrice autonoma: non potendo la lavoratrice essere iscritta nella gestione delle lavoratrici autonome (per una regolare iscrizione nella gestione dei lavoratori autonomi, occorre che il lavoratore stesso partecipi al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente) avrà diritto alla indennità in qualità di lavoratrice dipendente;
- lavoratrice dipendente part-time e lavoratrice autonoma: qualora il lavoro autonomo abbia il carattere della abitualità e della prevalenza l'indennità spetta in entrambe le gestioni.
L’indennità di maternità in qualità di lavoratrice PARASUBORDINATA non è cumulabile con l’indennità di maternità come lavoratrice dipendente circ. 138/2002 punto 1.1 . Nel caso in cui alla data dell’evento, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma, la stessa avrà diritto alla prestazione di maternità in qualità di lavoratrice dipendente o autonoma, in quanto l'iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato (0,72) previsto per la tutela della maternità. Qualora invece la prestazione di maternità spettante per l’attività di lavoratrice subordinata o autonoma sia di importo inferiore al trattamento economico alla stessa erogabile in qualità di lavoratrice parasubordinata, la stessa avrà diritto alla corresponsione della differenza a carico della gestione separata. circ. 138/2002
MATERNITÀ DIPENDENTE E CONGEDO PARENTALE ALTRO CONIUGE (PADRE)
Durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre il padre può utilizzare l’astensione facoltativa. circ.109/2000 punto 1.3, 4° capoverso
MATERNITÀ DIPENDENTE E ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI
L’assegno di maternità del Comune non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell’eventuale quota differenziale. circ. 179/1999
L’assegno di maternità dello stato può essere corrisposto in caso di godimento di indennità di maternità solo per gli importi differenziali qualora l’importo della indennità di maternità sia inferiore a quello dell’assegno stesso. Circ. 143/2001
L’indennità di maternità è incumulabile con la malattia determinata o connessa allo stato di gravidanza , qualora non sia possibile l’astensione anticipata autorizzata dal servizio ispezione lavoro, è prevista l’erogazione della indennità di malattia. Tali periodi non si computano ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile (180 giorni per anno solare).
La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva della indennità di malattia (circ. 139/82 parte II punto 15 circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5), l’indennità di maternità prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15
MATERNITÀ E TRATTAMENTO INAIL
L’indennità di maternità è incumulabile con il contemporaneo riconoscimento della inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale corrisposta dall’INAIL.
L'INAIL, con circ. 14.5.87, n. 33, ha disposto che il trattamento economico per inabilità temporanea è prevalente sul trattamento economico di maternitàcirc. 182/1997 punto 12.Tale disposizione dell’INAIL modifica quanto a suo tempo disposto dall’Inps con circ. 139/82 parte II punto 15 e cioè che l’indennità di maternità prevale sul trattamento di infortunio o malattia professionale anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria.
MALATTIA INSORTA DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITÀ
La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile in quanto l’indennità di maternità è comprensiva di indennità di malattia (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5).
MALATTIA INSORTA DOPO IL CONGEDO DI MATERNITÀ O PARENTALE
Per le malattie, debitamente notificate e documentate, insorte, dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità, configurabile come periodo neutro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5).
MATERNITÀ E INDENNITÀ ANTITUBERCOLARE (TBC)
L’indennità di maternità è incumulabile e prevale sul trattamento di malattia che sia comune o di natura specifica tubercolare ( Indennità Giornaliera e l’Assegno di Cura e Sostentamento) anche se le infermità siano intervenute prima dell’inizio della astensione obbligatoria circ. 139/82 parte II punto 15– circ. 17/82, punto 10 lettera A
MATERNITÀ E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
- L’indennità di maternità è incumulabile e prevale per gli eventi di maternità (astensione obbligatoria) insorti durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, spetta anche per gli eventi di maternità che iniziano entro due mesi (o 60 giorni) dalla cessazione del trattamento di integrazione salariale in quanto, i periodi ordinari o straordinari di integrazione guadagni sono da intendersi equiparati ,ai fini del diritto all'indennità per congedo di maternità, ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa Circ. 152/1990.
- per gli eventi di malattia o di maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attività lavorativa, non spetta alcuna indennità circ. 139/82 parte II punto 15, Circ. 152/1990.
La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE ORDINARIA E SPECIALE
L'indennità di maternità è incompatibile e quindi prevale sul trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale: detto trattamento non è dovuto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro circ. 17/82, punto 10 lettera C.
MATERNITÀ E DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
circ. 4/2006
Il diritto alla indennità di maternità viene conservato anche quando il congedo di maternità si collochi oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro purché la lavoratrice, all’inizio del congedo, risulti disoccupata e in godimento * dell' indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ai fini del diritto alla indennità di maternità la data di inizio del congedo dovrà collocarsi nello stesso anno in cui è stata svolta l’attività lavorativa ed entro il periodo presunto di godimento * della disoccupazione con Requisiti Ridotti. Il congedo di maternità, quindi, non potrà iniziare nell’anno successivo a quello di riferimento della predetta prestazione di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
* calcolo periodo di godimento indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:
- nel caso in cui la lavoratrice abbia intrattenuto un solo rapporto di lavoro, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ( includendo anche le domeniche e i giorni festivi) .
- nel caso di pluralità di rapporti di lavoro , le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere collocate nei periodi di inattività riscontrati tra un rapporto di lavoro e un altro a partire dal primo giorno di inoccupazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro che, unitamente agli altri , ha consentito il raggiungimento delle 78 giornate necessarie per il diritto alla indennità di disoccupazione con Requisiti Ridotti.
MATERNITÀ E MOBILITÀ
Alle lavoratrici che stanno fruendo dell'indennità di mobilità, per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, spetta l’indennità di maternità.
A tali lavoratrici l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223. Circ. 150/1993 – Dl 148/93 art. 6, commi 3,4 e 5
MATERNITÀ E CONGEDO MATRIMONIALE
L’indennità di maternità è incumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale naturalmente per le giornate di erogazione dell'assegno stesso a carico dell’Inps;
L'indennità di malattia e di maternità non debbono essere corrisposte per i periodi di erogazione
dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'Inps o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro. Circ. 248/92
MATERNITÀ E SUSSIDIO PER LSU (ASU – APU)
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno per attività socialmente utili. circ. 86/1999 punto g)
MATERNITÀ E RETRIBUZIONE
L’indennità di maternità è incumulabile con trattamenti retributivi a carico del datore di lavoro (spetta la retribuzione). Circ. 248/92
MATERNITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
L’indennità di maternità o di malattia è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della fruizione del congedo straordinario (quindi, in linea di massima coincidente con l’ultima prestazione lavorativa). In tal caso si interrompe il congedo straordinario e si avrà diritto alla indennità di maternità. La possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è subordinata alla presentazione di nuova domanda. Circ. 64/2001
FLESSIBILITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO
Durante il periodo in cui si usufruisce della flessibilità, visto che si percepisce la normale retribuzione, è possibile chiedere il congedo straordinario.
MATERNITÀ E ALLATTAMENTO
Durante il congedo di maternità la madre non ha diritto a fruire dei riposi orari per allattamento.
Il padre lavoratore dipendente non ha diritto a fruire dei riposi per allattamento per lo stesso bambino , nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale circ. 8/2003
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale per altro figlio msg 14724 del 19.05.2006
MATERNITÀ E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
circ. 110 del 17.04.1992
-La madre lavoratrice dipendente anche adottiva o affidataria, ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare (ANF)per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi) ,anche presso più datori di lavoro ,nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento tutelato (inizio congedo per maternità /inizio astensione dal lavoro per maternità disposta dalla Direzione provinciale del Lavoro).
-Il padre lavoratore dipendete anche adottivo o affidatario, ha diritto agli assegni al nucleo familiare alle stesse condizioni della madre, per il periodo di congedo ad esso riconosciuto dalla legge.
-Il pagamento degli assegni al nucleo familiare viene effettuato dal datore di lavoro contemporaneamente all'erogazione dell'indennità per congedo di maternità.
La corresponsione degli assegni familiari è sospesa in ogni caso, nell'ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro. (Circolare n. 53128 obg del 23 aprile 1952)
MATERNITÀ IN DISTACCO SINDACALE
Circolare 63/2000
Le lavoratrici madri sospese dal lavoro per aspettativa politica o sindacale non retribuita conservano (art. 31, comma 4 della legge n. 300 del 1970) il diritto alle prestazioni economiche di maternità (obbligatoria e facoltativa) per gli eventi insorti durante l'intero periodo di aspettativa stessa.
Essendo il collocamento in aspettativa politica e sindacale una particolare causa di sospensione dal lavoro , si determina un ampliamento del periodo di conservazione del diritto alla prestazione (in caso di maternità, limitato a 60 giorni dall'inizio della sospensione stessa); quindi, possono essere indennizzati anche eventi intervenuti oltre il predetto limite temporale,soltanto quando l'aspettativa politica o sindacale sia iniziata entro il predetto normale periodo di copertura assicurativa.
Esempio:
lavoratrice in congedo straordinario ai sensi della legge 388/2000 dal 15/04/2010 al 14/04/2010
in aspettativa politica e sindacale non retribuita dal 19/05/2010 al 31/12/2010
data presunta parto 02/09/2010
inizio congedo per maternità 02/07/2010
lavoratrice avente diritto all'indennità per congedo di maternità
-L 'indennità per congedo di maternità a carico dell'Inps è da escludere quando:
- a favore dei lavoratori interessati sono previsti, a titolo di maternità, altri trattamenti previdenziali in relazione all'attività prestata durante il periodo di aspettativa (art. 31, comma 5, legge n. 300/1970).
- per gli stessi eventi, siano erogati a carico dell'organizzazione politica o sindacale emolumenti di importo pari o superiore all'indennità; in caso di erogazioni di importo inferiore, l'Inps erogherà la sola quota differenziale fino al massimale previsto per l'indennità di maternità (art. 6, comma 2, legge n. 138/1943).
La retribuzione da prendere a base ai fini erogativi di interesse sarà quella dell'ultimo mese lavorato o retribuito che precede l'evento da indennizzare.
Il diritto all'indennità cessa, salvo ripresa dell'attività lavorativa, alla conclusione dell'evento in corso al momento dell'eventuale cessazione del periodo di aspettativa.
COMPATIBILITÀ
Flessibilità e congedo parentale per altro figlio
La madre lavoratrice dipendente può fruire contemporaneamente della flessibilità e del congedo parentale per altro figlio
Maternità e indennità antitubercolare post sanatoriale
L’indennità post-sanatoriale è cumulabile con il trattamento economico di maternità. Essa, infatti, e' dovuta "anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione", in quanto serve non a sostituire il salario perduto, ma a rafforzare la posizione economica del lavoratore già colpito da tubercolosi, che, debilitato dalla malattia, dopo la guarigione può vedersi costretto ad accettare un lavoro meno impegnativo ed anche retribuito in minor misura rispetto a quello che potrebbe svolgere in condizioni normali. circ. 139/82 parte II punto 15 - circ. 17/82 punto 10 lettera B
INCUMULABILITÀ
- Malattie insorte dopo il congedo di maternità o parentale : perle malattie, debitamente notificate e documentate, insorte dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5). (conservazione del diritto)
- Maternità e Mobilità : per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223.
LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA
La retribuzione ,da prendere a base per il calcolo dell’indennità, è quella:
- del mese precedente la data di inizio della maternità per le lavoratrici occupate dipendenti non agricole, agricole a tempo indeterminato, dello spettacolo e socie di cooperative;
- del mese precedente la data di abbandono del lavoro per le lavoratrici disoccupate o sospese del settore non agricolo, agricolo a tempo indeterminato, socie dipendenti di cooperative e dello spettacolo;
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009, circ. 30/2010
- La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria e' costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Circ. 152/1990.
- La retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time è quella prevista per l'attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi per maternità anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo (msg. 11635 del 13/04/2006)
- Nel caso di sciopero la retribuzione media globale giornaliera si determina, ai fini del calcolo della misura dell'indennità giornaliera di maternità, dividendo la retribuzione complessiva effettivamente percepita dalla lavoratrice nel periodo di paga preso a riferimento per il numero di giorni lavorati o, comunque retribuiti circ. 134402/1983.
- Nel caso di lavoratrice saltuaria la retribuzione da prendere a base per il calcolo sarà computata dividendo quanto percepito dal lavoratore nel periodo da considerare non per il numero delle giornate lavorate o retribuite bensì per il numero di giornate feriali (ovvero di calendario, se impiegati) cadenti nel periodo stesso.
- Nel caso in cui la lavoratrice e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità non sarà quella del periodo di paga precedente l’inizio del congedo ma quella dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che la lavoratrice avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi obbligatoriamente dal lavoro. Msg 11635 del 13.04.2006.
- per le lavoratrici agricole a tempo determinato, a decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito è quella contrattuale. La retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita degli accordi collettivi o contratti individuali. (articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989) - Circ. 58/2006 -.
- per le lavoratrici dello spettacolo la retribuzione da prendere a base per il calcolo della indennità è la retribuzione media giornaliera del mese immediatamente precedente (entro il massimale di euro 67,14) l’inizio del congedo di maternità msg. 4721/1998, nel caso in cui nel mese precedente l’inizio del congedo non sia stato svolto l’intero periodo lavorativo mensile si dividerà l’ammontare
fonte: INPS
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