Periodi valutabili ai fini della pensione
Ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva di ogni soggetto vanno considerati tutti i servizi prestati con iscrizione all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato - presso Pubbliche Amministrazioni e altri servizi e/o periodi riconosciuti utili a pensione in seguito a domanda.
Procedimento
La domanda va presentata alla competente Sede Provinciale INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI esclusivamente in via telematica:
- tramite un Patronato
- tramite Servizio Web direttamente dall’iscritto che sia in possesso del PIN dispositivo;
- tramite il servizio di Contact Center Integrato disponibile al numero verde 803.164, solo per gli iscritti dotati del PIN dispositivo.
E’ sempre opportuno far pervenire all’Amministrazione copia dell’istanza presentata all’INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.
Servizio militare e servizio civile
Non è necessario presentare domanda di valutazione del servizio militare, in quanto è un servizio utile ex-sè, per il quale è sufficiente presentare idonea certificazione dalla quale risulti l'inizio del servizio e la data di congedo.
Il servizio civile trova una diversa valorizzazione a seconda del periodo in cui è stato prestato:
- servizio civile prestato fino al 31/12/2005: è riconosciuto come sostitutivo di quello di leva e, pertanto, utile ex-sè;
- servizio civile prestato dal 01/01/2006 al 31/12/2008: viene qualificato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS.
- servizio civile prestato dal 01/01/2009: non è più previsto l'obbligo di contribuzione a carico del Fondo nazionale per il servizio civile e, pertanto, può essere valorizzato esclusivamente tramite riscatto.
Periodi e servizi valutabili a domanda
Sono previsti diversi tipi di procedimento di valutazione a seconda del tipo di servizio di cui si chiede la valutazione.
Riscatti
Il riscatto è l'istituto che consente di riconoscere ai fini della pensione, periodi non coperti da contribuzione o non valutabili in base ad altre disposizioni, mediante il pagamento di un contributo da parte dell'interessato.
Possono essere riscattati:
- Laurea, diploma universitario (ed equiparati), diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.
Il periodo da riconoscere va dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione al 31 ottobre dell'anno accademico in cui si conclude il corso legale.
Non sono riscattabili i corsi di dottorato di ricerca per i quali si è usufruito di una borsa di studio con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS (dal 01/01/1999); - Corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato richiesto per il posto ricoperto;
- Servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
- Servizio prestato in qualità di assistente volontario o laureato addetto alle esercitazioni;
- Periodi corrispondenti al congedo per maternità facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di 5 anni e a condizione che alla data della domanda si possano far valere 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
L'esercizio della facoltà di riscatto della maternità facoltativa è totalmente alternativa al riscatto della laurea, per cui tale riscatto esclude la possibilità di avvalersi del riscatto laurea e viceversa; - Periodi di lavoro all'estero che non siano altrimenti riconoscibili;
- Periodi di aspettativa concessa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero (Legge n. 26/1980 - Legge n. 333/1985);
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro dipendente e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31/12/1996;
- Periodi di lavoro part-time, per la parte non coperta da contribuzione, successivi al 31/12/1996;
- Periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/1996, previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (es. aspettativa per motivi di famiglia o di studio, sospensioni disciplinari), nel limite massimo di 3 anni;
La modalità di calcolo del contributo di riscatto varia a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Il contributo di riscatto può essere pagato in unica soluzione o in forma rateale mediante trattenuta sullo stipendio ed è fiscalmente deducibile; il numero delle rate mensili non può essere superiore al numero dei mesi riscattati.
L’onere di riscatto dei corsi universitari di studio di cui all’art. 2 della L.184/1997, per le domande presentate dal 01/01/2008, può essere versato in unica soluzione o in n.120 rate mensili (10 anni) senza interessi.
In caso di rateizzazione dell'onere non è possibile sospendere il versamento; un'eventuale interruzione comporta il riconoscimento del periodo per il quale è stato pagato il riscatto, mentre per la valutazione del restante periodo sarebbe necessario presentare nuova domanda.
E' possibile rinunciare al riscatto già pagato in tutto o in parte fino a che il periodo riscattato non è stato utilizzato per la determinazione della pensione.
Non è comunque prevista la restituzione dell'onere versato, per cui la rinuncia al riscatto ha come unico effetto l'esclusione del periodo riscattato e rinunciato dal calcolo della pensione.
Ricongiunzioni e computo
La ricongiunzione è il procedimento attraverso il quale vengono trasferiti contributi tra diverse Casse Previdenziali.
- Ricongiunzione contributi versati all'INPS (art. 2 Legge 29/1979)
Possono essere ricongiunti all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI i contributi versati all'INPS, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo (coltivatori diretti, gestione artigiani e gestione commercianti),
La domanda deve essere presentata dall'iscritto prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 90 giorni).
Nel caso di contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può chiedere la ricongiunzione a condizione che alla data della domanda sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente.
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale senza interessi, in un numero di rate mensili pari al numero di mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
- Ricongiunzione contributi versati alle Casse dei Liberi Professionisti (Legge 45/1990)
Possono essere ricongiunti presso l'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI i contributi versati presso le Casse dei Liberi Professionisti, in qualsiasi momento dell'attività lavorativa prima della cessazione dal servizio (o dagli eredi aventi diritto alla pensione indiretta, entro 2 anni).
La ricongiunzione non può essere parziale e la domanda può essere presentata una sola volta. Una seconda domanda di ricongiunzione può essere presentata solo in casi particolari.
La ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio, dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
L'eventuale onere di ricongiunzione può essere versato in unica soluzione o in forma rateale, in un numero di rate mensili non superiore alla metà dei mesi ricongiunti, ed è deducibile fiscalmente
Viene applicato un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente la data della domanda.
Una volta iniziato il pagamento, non si può rinunciare alla ricongiunzione.
- Ricongiunzione servizi resi allo Stato (art. 113 TU 1092/73)
Possono essere ricongiunti gratuitamente i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici per i quali è stata versata contribuzione alle diverse Casse amministrate dall'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI:
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL
- Cassa Pensioni Sanitari - CPS
- Cassa Pensioni Insegnanti Asilo e Scuole Elementari Parificate - CPIAEP
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari e Coadiutori - CPUGC
- Computo servizi presso Pubbliche Amministrazioni con contribuzione INPS (art. 12 TU 1092/73)
I servizi pre-ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o di Enti Pubblici, per i quali sono stati versati contributi all'INPS possono essere computati gratuitamente.
La domanda deve essere presentata almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti di età o, entro 90 giorni negli altri casi.
- Trasferimento dei contributi all'INPS (art. 1 Legge 29/1979 e L. 322/1958)
Possono essere trasferiti all'INPS i contributi versati per i periodi di iscrizione all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.
La ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 Legge 29/1979 può essere richiesta, anche in costanza di servizio, dai lavoratori che abbiano accreditato presso l'INPS almeno un contributo settimanale.
La domanda va presentata all'INPS e deve riguardare la totalità dei contributi e/o periodi; non sono ammesse ricongiunzioni parziali.
La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla prima domanda può essere richiesta solo all'atto del pensionamento, oppure in costanza di servizio se l'interessato può far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.
Per le istanze di ricongiunzione presentate fino al 30/06/2010 il trasferimento dei contributi è gratuito, mentre per le istanze presentate a decorrere dal 01/07/2010, la ricongiunzione può essere gratuita o onerosa, a seconda che l'importo dei contributi da ricongiungere risulti superiore o inferiore all' importo della riserva matematica, calcolata sulla base dello stipendio in godimento alla data della domanda e di determinati coefficienti relativi all'età anagrafica e all'anzianità di servizio alla data della domanda di ricongiunzione.
Con la Legge 122/2010 è stata abrogata la Legge 322/1958 che prevedeva l'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS, cioè il trasferimento gratuito all'INPS di tutti i contributi versati all'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione.
Tuttavia per gli iscritti alla Cassa Dipendenti dello Stato l'abrogazione ha effetto solo per le cessazioni avvenute a decorrere dal 31/07/2010.
Accredito figurativo periodi di congedo di maternita' al di fuori del rapporto di lavoro
Con riferimento ad eventi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, i soggetti interessati possono presentare domanda di accredito figurativo (cioè non oneroso) dei periodi corrispondenti al congedo obbligatorio per maternità che non sono coperti da contribuzione.
Il periodo da accreditare è pari a 5 MESI e 1 GIORNO, di cui 2 mesi precedenti e 3 mesi successivi al parto.
Unico requisito richiesto è che il soggetto possa far valere, alla data di presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Fissa l'appuntamento, senza attendere conferme!
Ti preghiamo unicamente di cancellare l'appuntamento qualora tu decidessi di non rispettarlo, per non penalizzare gli altri clienti.
Ricorda che fissando un appuntamento, operi direttamente sulle nostre agende e sul nostro lavoro.
Grazie!